Notifica delle assenze

Segnalate qui le assenze

Gestione della salute in azienda (GSA) infortunio / malattia

  • 1-29 collaboratori nella cassa pensioni
    Compilate una sola volta il modulo «Notifica del login active time»
    vi invitiamo a notificare le vostre assenze a partire dall’11° giorno di incapacità lavorativa anche qui:

    Cassa pensioni PANVICA: CPP
    Cassa pensioni PANVICA: Pplus

  • da 30 collaboratori nella cassa pensioni
    Compilate una sola volta il modulo «Notifica del login active time»
    Vi invitiamo a notificare tutte le incapacità lavorative dei vostri collaboratori già a partire dall’1° giorno di incapacità lavorativa anche qui:

    Cassa pensioni PANVICA: CPP
    Cassa pensioni PANVICA: Pplus

Notifica per esenzione dalla contribuzione cassa pensioni (incapacità lavorative a partire da 90 giorni) infortunio / malattia

Cassa pensioni PANVICA (CPP): Notifica incapacità lavorativa
Cassa pensioni PANVICA (Pplus): Notifica incapacità lavorativa

 

Assicurazione contro gli infortuni
Assicurati Mobiliare Mobiliare

Notifica di sinistro LAINF (infortunio con incapacità lavorativa)
Notifica di infortunio irrilevante LAING

In caso di incertezza in merito alla sussistenza di una malattia o di un infortunio, compilare Notifica d’indennità giornaliera in caso di malattia e d’infortunio.

Disdetta assegni familiari

Ai sensi dell’articolo 10 dell’Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l’impedimento al lavoro, tra cui i casi di infortunio o malattia, e per i tre mesi seguenti. Per questo motivo, è importante farci pervenire una notifica corrispondente a partire dal quarto mese intero di incapacità lavorativa (solo percepimento di indennità giornaliera, nessun salario soggetto all’AVS) affinché sia possibile per noi sospendere di conseguenza gli assegni familiari.
Esempio: a partire dal 20 gennaio una persona è impossibilitata a lavorare a causa di malattia/infortunio, di conseguenza gli assegni familiari vengono versati per il mese corrente (gennaio) e per i tre mesi seguenti (febbraio-aprile). Non appena è chiaro che neppure in maggio è possibile riprendere un’attività lucrativa, è necessario farci pervenire una notifica corrispondente. A fronte della notifica gli assegni familiari vengono sospesi retroattivamente al 30 aprile.