Assicurazione per l’invalidità (AI)
Costituzione federale della Confederazione Svizzera (artt. 111 e 112)
L’assicurazione per l’invalidità costituisce, assieme all’AVS e alle prestazioni complementari all’AVS/AI, il 1° pilastro della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Seguendo il principio «integrazione prima della rendita», le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità devono
- prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati;
- compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale;
- aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.
Da un punto di vista organizzativo, l’assicurazione per l’invalidità è strettamente collegata all’AVS. L’incasso dei contributi all’assicurazione per l’invalidità e la corresponsione delle prestazioni (indennità giornaliere o rendite dell’AI) vengono effettuate, come per l’AVS, dalle casse di compensazione competenti.
Vi sono 26 uffici AI cantonali e l’ufficio AI per gli assicurati all’estero. Gli uffici AI sono responsabili per la determinazione dell’invalidità e la definizione e il monitoraggio delle misure di reintegrazione, nonché nell’ambito dell’integrazione professionale per quanto riguarda l’orientamento professionale e il collocamento.
Come anche per l’AVS, il finanziamento dell’assicurazione per l’invalidità (AI) avviene secondo il sistema di ripartizione delle uscite. L’assicurazione per l’invalidità viene finanziata a metà con mezzi della mano pubblica e a metà con i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro.