Assegni familiari - Cassa di compensazione familiare (CAF)
Legge federale sugli assegni familiari in vigore dal 1° gennaio 2009
Gli assegni familiari competono sostanzialmente ai cantoni. Sussistono pertanto 26 diverse regolamentazioni cantonali, che definiscono il tipo e l’ammontare degli assegni versati, la cerchia degli aventi diritto e la struttura organizzativa degli assegni familiari. La legge sugli assegni familiari (LAFam) applicabile per tutta la Svizzera prevede che, a partire dal 1° gennaio 2009, in tutti le cantoni siano versati almeno i seguenti assegni mensili per ogni figlio:
- un assegno di 200 franchi per figli fino a 16 anni
- un assegno de formazione di 25 franchi per figli dai 16 ai 25 anni
Importo degli assegni famigliari Cantone di Vaud
Modifiche dal 1° gennaio 2019
- Assegni per i figli sino all’età di 16 anni: CHF 300.00 (aumento CHF 50.00) per il primo e il secondo figlio; CHF 380.00 (aumento CHF 10.00) dal 3° figlio.
- Assegni di formazione a partire dal mese in cui il figlio inizia una formazione professionale o gli studi fino al termine della formazione, al massimo fino all’età di 25 anni CHF 360.00 (aumento CHF 30.00) per il primo e il secondo figlio; CHF 440.00 (riduzione CHF 10.00) dal terzo figlio.
Rimangono immutati a CHF 1’500.00 gli assegni di nascita e di adozione.
Assegni familiari per i lavoratori indipendenti in tutta la Svizzera a partire dal 1° gennaio 2013
A partire dal 1° gennaio 2013 anche i lavoratori indipendenti avranno diritto agli importi minimi degli assegni familiari fissati a livello nazionale. Allo stesso tempo dovranno però contribuire al loro finanziamento. Il Consiglio federale ha adeguato la relativa ordinanza. L’estensione era stata decisa dal Parlamento nel corso della sessione primaverile. per ulteriori informazioni
Strumento per stabilire il primo luogo diritto agli assegni familiari
Il seguente strumento consente di stabilire, per la maggioranza delle costellazioni, chi ha in primo luogo diritto agli assegni familiari. I cambiamenti che influiscono sul diritto agli assegni devono pertanto venir annunciati immediatamente. In caso di dubbio vogliate rivolgersi a la cassa familiale competente.
Strumento per stabilire il primo luogo diritto agli assegni familiari
Concorso di diritti e versamento dell’importo differenziale
Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno. Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell’ordine, a:
- La persona che esercita un’attività lucrativa.
- La persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio.
- La persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età.
- La persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio.
- La persona esercitante un’attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
- La persona esercitante un’attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all’importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone.
Esempio 1
I genitori sono sposati. La madre lavora nel Cantone in cui risiede la famiglia, il padre in un altro Cantone. Entrambi hanno diritto agli assegni. La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1a la madre, 2° il padre. La madre percepisce gli assegni, il padre l’eventuale importo differenziale.
Esempio 2
La madre e il padre sono divorziati e detengono in comune l’autorità parentale sul figlio. Entrambi i genitori si sono risposati. Il figlio vive con la madre e il patrigno. Entrambi i genitori, il patrigno e la matrigna esercitano un’attività lucrativa come salariati. Hanno diritto agli assegni familiari la madre, il padre e il patrigno (non la matrigna). La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1a la madre, 2° il padre, 3° il patrigno . La madre percepisce gli assegni, il padre l’eventuale importo differenziale.
Esempio 3
I genitori sono divorziati. La madre ha l’autorità parentale esclusiva sul figlio e si è risposata. Il padre non si è risposato. Il figlio vive con la madre e il patrigno. La madre non esercita alcuna attività lucrativa. Il padre e il patrigno esercitano un’attività lucrativa come salariati. Per principio hanno diritto agli assegni familiari il padre e il patrigno. La graduatoria degli aventi diritto è la seguente: 1° il patrigno, 2° il padre. Il patrigno percepisce gli assegni, il padre l’eventuale importo differenziale. Se i genitori detenessero in comune l’autorità parentale, il padre avrebbe la precedenza sul patrigno.
Esempio 4 (calcolo dell’importo differenziale)
A riceve un assegno per i figli di 200 franchi dalla sua cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone X (importo minimo previsto dalla legge). B ha diritto all’importo differenziale. La sua cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone Y versa 230 franchi per ciascun figlio, mentre l’importo minimo previsto dalla legge cantonale ammonta a 210 franchi. B riceve 10 franchi (differenza tra i due importi minimi legali). Per il figlio sono versati complessivamente 210 franchi. Variante: se B fosse il primo avente diritto, sarebbero versati in totale 230 franchi.